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Tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)

Uffici Competenti e Orari

Generalità

La Tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa.
Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 

Determinazione della Tassa

La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, la stessa viene annualmente determinata con Delibera della Giunta Comunale per le diverse categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili stabilite dal Regolamento Comunale.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, (con disposizione della Legge Finanziaria 2005) è stabilito che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale. Ciò non va a modificare il presupposto impositivo della tassa rifiuti bensì solo a rivedere i criteri operativi per il calcolo delle superfici degli immobili; il presupposto è infatti quello secondo cui l’80% della superficie catastale dovrebbe corrispondere mediamente alla superficie interna calpestabile e tassabile quindi ai fini Tarsu (ai contribuenti viene pertanto richiesto in sede di Dichiarazione Tarsu di allegare copia della Visura Catastale da cui si evince la superficie in oggetto).
 

Dichiarazione e pagamento

L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
La cessazione, nel corso dell’anno dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
E’ prevista una riduzione pari al 20% per abitazioni con unico occupante applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.
Il pagamento della Tassa avviene mediante appositi bollettini di c/c postale recapitati a domicilio dell’utente tramite il Concessionario per la riscossione Bergamo Esattorie S.p.a.

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