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Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2022

Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. LGS. N. 267/2000, il COMUNE DI LALLIO ha provveduto a modificare il Regolamento per la disciplina dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, approvato con Deliberazione C.C. N. 17/27.07.2015 e modificato con Deliberazione C.C. N. 10/29.03.2019, e a determinare le aliquote progressive per l’anno 2022 e la soglia di esenzione.

 

 

Il Regolamento per la disciplina dell’Addizionale Comunale IRPEF, allegato sub A) della sopra richiamata Deliberazione C.C. N. 16/2022:

- fissa un’articolazione di aliquote in armonia con gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, con la conferma di una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’Addizionale viene applicata sull’intero reddito imponibile, come di seguito riportato:

Aliquota 0,50 %, per redditi fino a € 15.000,00

Aliquota 0,55 % per redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00

Aliquota 0,60 % per redditi oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00

Aliquota 0,75 % per redditi oltre € 50.000,00

- entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17/27.07.2015 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10/29.03.2019.

- Il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a norma dell’art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, N. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, N. 191.

- Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. N. 360/1998, i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  N. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

- Ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

- L’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. N. 360/1998 prevede che con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”.

- L’art. 1 comma 11 del Decreto Legge N. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall’art. 13 comma 16 del D.L. N. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge N. 214/2011, dispone che i Comuni possono stabilire aliquote dell’Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti dalla legge statale, ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio della progressività.

- L’Amministrazione Comunale si è avvalsa della facoltà consentita dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. N.360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad € 15.000,00 per garantire alle fasce meno abbienti un trattamento di favore.

- L’Addizionale Comunale IRPEF è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, nonché delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

- L’Addizionale Comunale IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota, fissata dal Comune per l’anno precedente, al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.

 

 

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