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Comunicazione

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CARATTERE EDILIZIO – URBANISTICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Si informa che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal mese di Aprile 2020 il sistema di presentazione delle pratiche edilizie in formato cartaceo è temporaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.

La consegna delle pratiche edilizie e di eventuale documentazione integrativa potrà avvenire esclusivamente tramite invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

comune.lallio@pec.regione.lombardia.it allegando la seguente documentazione minima:

  • Istanza redatta secondo la modulistica regionale unificata e sottoscritta digitalmente dal professionista abilitato;
  • Documento di Identità del titolare;
  • Documenti progettuali e asseverazioni sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato;
  • Ricevuta del bonifico del pagamento dei diritti di segreteria;
  • Eventuali altri documenti necessari ai fini dell’istruttoria della pratica;

 

Per il pagamento dei diritti di segreteria, oneri e dati della tesoreria si rimanda al sito dell’Amministrazione Comunale, verificando nelle varie sezioni i dati relativi, disponibili al seguente indirizzo:

http://www.comune.lallio.bg.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_200936

 

Nella trasmissione delle istanze si prega di aver cura che le stesse risultino complete nella compilazione della modulistica e della documentazione amministrativa e tecnica essenziale, che gli elaborati siano firmati digitalmente dal professionista (se presente), di allegare il documento d’identità in corso di validità da parte di tutti i soggetti coinvolti e la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria se dovuti.

Si invita altresì ad indicare un domicilio digitale (pec) per l'inoltro della corrispondenza per facilitare i contatti tra Amministrazione e utente in questo momento di difficile gestione dell'emergenza.

Si fa presente che, gli elaborati grafico/progettuali delle istanze presentante attraverso pec, verranno comunque successivamente richiesti per poter archiviare correttamente le pratiche edilizie, una volta cessata l’emergenza.

Laddove ci fosse l’impossibilità oggettiva di dar seguito all’istruttoria in questa modalità per la complessità dell’intervento la pratica verrà temporaneamente sospesa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate via mail all’indirizzo : edilizia.privata@comune.lallio.bg.it

Si richiamano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legge 18 marzo 2020 nella parte inerente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per quanto ancora in vigore, o delle eventuali ulteriori proroghe del termine, così come di seguito riportato:

Art. 103 estratto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

 

 




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